Secondo il D.Lgs 311 è necessario verificare le trasmittanze termiche (U limite) delle strutture in base alla zona climatica. Nelle tabelle sono indicati i valori U limite per strutture opache verticali, pavimenti verso locali non riscaldati e coperture suddivisi per fascia climatica.
Inoltre, nelle zone climatiche C, D, E e F il valore di trasmittanza termica U<0,80 W/m2K deve essere verificato per:
- tutti i divisori (verticali e orizzontali) di separazione tra edifici o tra unità immobiliari confinanti;
- tutte le strutture opache che delimitano gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento verso l’esterno.
Il D.P.R 59/2009, invece, riprende alcune modifiche e integrazioni di quanto già disciplinato dal D.Lgs. 192/05 e successivamente integrato e modificato dal D.Lgs 311/06 e D.Lgs 115/08. Le norme stabiliscono quali verifiche il progettista deve fare per limitare i fabbisogni energetici della climatizzazione estiva e il contenimento della temperatura interna degli ambienti.
Per tutte le categorie di edifici – eccetto gli edifici commerciali, scolastici, sportivi, artigianali e industriali – e per tutte le tipologie di intervento – dalla costruzione di un nuovo edificio alla ristrutturazione, anche parziale, dello stesso – in tutte le zone climatiche – ad eccezione della F – deve essere verificato che:
- tutte le pareti verticali opache, con l’eccezione di quelle comprese nel
quadrante nord–ovest, nord, nord–est, soddisfino almeno
una delle seguenti verifiche:- il valore della massa superficiale superiore a 230 kg/m2;
- il valore del modulo della trasmittanza termica periodica sia inferiore
a 0,12 W/m2K.
- tutte le pareti opache orizzontali e inclinate abbiano il valore del modulo
della trasmittanza periodica inferiore a 0,20 W/m2K.